Art. 6
Sistemi di allarme e di informazione
In vigore dal 19 feb 2019
Sistemi di allarme e di informazione
La Commissione stabilisce un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione, tra cui il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). La trasmissione dei dati mediante le reti di allarme è oggetto di ulteriore armonizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:300:oj#art-6