Art. 12

Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

In vigore dal 19 feb 2019
Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi 1.   Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione istituisce un'unità di crisi conformemente all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002 («l'unità di crisi»). 2.   È richiesta l'istituzione di un'unità di crisi nei seguenti casi: a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine; e b) in presenza di i) un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; o, ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; o, iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.
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