Art. 12 · Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

Art. 12

Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

In vigore dal 19 feb 2019
Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi 1.   Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione istituisce un'unità di crisi conformemente all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002 («l'unità di crisi»). 2.   È richiesta l'istituzione di un'unità di crisi nei seguenti casi: a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine; e b) in presenza di i) un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; o, ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; o, iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.
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