Art. 14
Procedure pratiche dell'unità di crisi
In vigore dal 19 feb 2019
Procedure pratiche dell'unità di crisi
1. Ai fini dell'esecuzione dei compiti indicati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 178/2002 e ulteriormente precisati agli articoli da 8 a 10 della presente decisione, si applicano di conseguenza le procedure di cui al capo V della presente decisione.
2. I membri dell'unità di crisi sono disponibili in permanenza durante la crisi.
Storico versioni
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