Art. 14

Procedure pratiche dell'unità di crisi

In vigore dal 19 feb 2019
Procedure pratiche dell'unità di crisi 1.   Ai fini dell'esecuzione dei compiti indicati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 178/2002 e ulteriormente precisati agli articoli da 8 a 10 della presente decisione, si applicano di conseguenza le procedure di cui al capo V della presente decisione. 2.   I membri dell'unità di crisi sono disponibili in permanenza durante la crisi.
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