Art. 14 · Procedure pratiche dell'unità di crisi

Art. 14

Procedure pratiche dell'unità di crisi

In vigore dal 19 feb 2019
Procedure pratiche dell'unità di crisi 1.   Ai fini dell'esecuzione dei compiti indicati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 178/2002 e ulteriormente precisati agli articoli da 8 a 10 della presente decisione, si applicano di conseguenza le procedure di cui al capo V della presente decisione. 2.   I membri dell'unità di crisi sono disponibili in permanenza durante la crisi.
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