Art. 15
Composizione e funzionamento dell'unità di crisi
In vigore dal 19 feb 2019
Composizione e funzionamento dell'unità di crisi
1. L'unità di crisi è composta dai membri della rete di coordinatori di crisi (o dai loro supplenti) della Commissione, dell'EFSA, perlomeno degli Stati membri direttamente interessati e, se necessario, da rappresentanti specializzati della Commissione, dell'EFSA, dell'ECDC e, se pertinente, di altre agenzie dell'Unione e degli Stati membri direttamente interessati. Fanno parte dell'unità di crisi anche specialisti della comunicazione appartenenti ad organismi pertinenti a livello nazionale e dell'Unione.
2. L'unità di crisi può anche considerare la possibilità di consultare altri esperti o tutta la rete di coordinatori di crisi, se necessario ai fini della gestione della crisi, e può richiedere l'assistenza, in permanenza o ad hoc, di esperti specifici.
3. Il coordinatore di crisi della Commissione (o il suo supplente) presiede l'unità di crisi e assicura il buon funzionamento dell'unità di crisi e la distribuzione dei compiti tra i membri, tenendo conto delle loro competenze. Non appena l'unità di crisi è stata istituita, il presidente invita i membri della rete di coordinatori di crisi a una prima riunione.
4. Il presidente assicura il coordinamento tra il lavoro dell'unità di crisi ed il processo decisionale. Egli è assistito da uno o più esperti tecnici appropriati provenienti dalle unità tecniche interessate della Commissione.
5. I coordinatori di crisi degli Stati membri interessati garantiscono la partecipazione, in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità, alle riunioni e alle audioconferenze e videoconferenze dell'unità di crisi. L'EFSA, l'ECDC e il laboratorio di riferimento dell'Unione interessato forniscono, nell'ambito delle loro competenze, l'assistenza scientifica e tecnica eventualmente necessaria.
6. L'unità di crisi è incaricata di mantenere stretti contatti e scambi di informazioni con i portatori di interessi.
7. L'unità di crisi è incaricata di elaborare la strategia di comunicazione coordinata nei confronti del pubblico e in particolare di redigere in tempo reale messaggi basati su dati concreti.
8. La Commissione fornisce adeguati servizi di segreteria per organizzare le riunioni dell'unità di crisi (ad esempio redazione di verbali e altre necessità amministrative) e mette a disposizione dell'unità di crisi le risorse umane e materiali necessarie per il suo buon funzionamento (ad esempio sale per riunioni, mezzi di comunicazione ecc.). L'unità di crisi si avvale dei mezzi tecnici disponibili nel quadro delle reti di allarme esistenti per comunicare o diffondere informazioni, in particolare per trasmettere le richieste di informazioni e raccogliere tali informazioni.
Storico versioni
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