Art. 16

Risoluzione della crisi

In vigore dal 19 feb 2019
Risoluzione della crisi Le procedure di cui agli restano in vigore finché la crisi non sia stata risolta. Previa consultazione dell'unità di crisi, la Commissione decide se la crisi sia completamente risolta o possa essere declassata a incidente per il quale sia necessario solamente un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione. In caso di decisione in tal senso, tutti i membri dell'unità di crisi sono informati della risoluzione. Oltre alle informazioni sui prodotti interessati e sulle misure adottate, trasmesse attraverso il sistema RASFF, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni su nuovi casi rilevati nell'uomo al fine di valutare le tendenze e decidere in merito alla risoluzione della crisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:300:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Risoluzione della crisi (Art. 16 Decisione (UE) 2019/300) — Testo vigente | Portale Normativo