Art. 13
Ruolo dell'unità di crisi
In vigore dal 19 feb 2019
Ruolo dell'unità di crisi
1. L'unità di crisi è incaricata di elaborare rapidamente una strategia di risposta ad una crisi e di garantirne il coordinamento e l'attuazione, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla comunicazione. Una volta individuata la fonte di contaminazione, l'unità di crisi, se del caso con l'assistenza dell'EFSA e di altri esperti, coordina le indagini di rintracciabilità (a monte e a valle) e segue da vicino il ritiro ed il richiamo dei prodotti se gli alimenti o i mangimi interessati sono stati distribuiti in vari Stati membri.
2. Ciascuno Stato membro interessato è responsabile dell'esecuzione delle indagini di rintracciabilità, dei ritiri e dei richiami nel proprio territorio.
Storico versioni
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