Art. 11

Procedure pratiche per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

In vigore dal 19 feb 2019
Procedure pratiche per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste nelle procedure di cui al capo V.
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Procedure pratiche per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione (Art. 11 Decisione (UE) 2019/300) — Testo vigente | Portale Normativo