Art. 10

Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

In vigore dal 19 feb 2019
Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione 1.   Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione rafforza il coordinamento a livello dell'Unione per la gestione di un incidente, sulla base delle informazioni di cui all' e in stretta collaborazione con i pertinenti organismi di valutazione del rischio dell'Unione. 2.   È richiesto un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione a norma del paragrafo 1 nei seguenti casi: a) qualora i) sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti); o ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi; e b) in presenza di i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o, ii) un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o, iii) difficoltà nell'individuare la fonte del rischio. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni europee possono richiedere alla Commissione di rafforzare il coordinamento in funzione dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
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