Art. 10
Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione
In vigore dal 19 feb 2019
Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione
1. Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione rafforza il coordinamento a livello dell'Unione per la gestione di un incidente, sulla base delle informazioni di cui all' e in stretta collaborazione con i pertinenti organismi di valutazione del rischio dell'Unione.
2. È richiesto un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione a norma del paragrafo 1 nei seguenti casi:
a)
qualora
i)
sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti);
o
ii)
il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;
e
b)
in presenza di
i)
un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o,
ii)
un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o,
iii)
difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.
3. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni europee possono richiedere alla Commissione di rafforzare il coordinamento in funzione dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
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