Art. 11

Relazione e contabilità annuali

In vigore dal 25 ott 2011
Relazione e contabilità annuali 1.   Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione, nonché una valutazione del contributo di tali operazioni di finanziamento al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell’Unione. La relazione offre un quadro dei progetti in corso a livello aggregato. La relazione valuta, in particolare, la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, prendendo in considerazione gli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’, e include delle sezioni relative al valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione, alla valutazione dell'impatto stimato sullo sviluppo a livello aggregato e alla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati, nonché alla cooperazione con la Commissione e altre IFI ed IFBE, incluso il cofinanziamento. La relazione contiene, in particolare, una ripartizione di tutte le risorse finanziarie dell'Unione utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI e di altri donatori, e fornisce in tal modo un quadro dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento realizzate ai sensi della presente decisione. Essa comprende, inoltre, una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure adottate dalla BEI per conformarsi all', paragrafo 2. 2.   La BEI continua a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni. 3.   Ai fini del paragrafo 1, la BEI presenta alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell’Unione, ivi compresa la cooperazione con la Commissione, con altre IFI ed IFBE, nonché una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo di cui all'. I protocolli d'intesa tra la BEI e altre IFI o IFBE concernenti la realizzazione di operazioni di finanziamento ai sensi della presente decisione sono resi pubblici o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, sono notificati al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione annuale della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. 5.   Ai fini contabili e di informazione della Commissione in merito ai rischi coperti dalla garanzia globale, come definita all', paragrafo 1, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con mutuatari o debitori garantiti diversi dagli Stati. 6.   La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a proprie spese. 7.   La BEI mette a disposizione del pubblico anche le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, in termini generali e ad eccezione delle informazioni riservate. 8.   Le informazioni in merito all'eventuale copertura di un progetto a titolo della garanzia dell'Unione sono incluse nella sintesi del progetto pubblicata nel sito internet della BEI dopo la fase di approvazione. 9.   Nella sua relazione annuale la BEI inserisce una valutazione di controllo del funzionamento del protocollo d'intesa con il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI previste dalla presente decisione. 10.   Laddove opportuno, i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è presentata dopo il 30 ottobre 2011 e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.
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Relazione e contabilità annuali (Art. 11 Decisione (UE) 2011/1080) — Testo vigente | Portale Normativo