Art. 1

Garanzia dell'Unione

In vigore dal 25 ott 2011
Garanzia dell'Unione 1.   L’Unione europea accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio dell'Unione per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione («garanzia dell'Unione»). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti d’investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2. Le attività di finanziamento della BEI soddisfano i principi guida generali e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle politiche dell'azione esterna dell'Unione. Uno degli obiettivi dei finanziamenti della BEI nei paesi in via di sviluppo, come definiti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) istituito dall'OCSE, è contribuire indirettamente agli obiettivi di sviluppo tra cui la riduzione della povertà attraverso una crescita inclusiva e uno sviluppo economico e sociale sostenibile. 2.   I prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI che sono ammissibili per la garanzia dell'Unione sono quelli accordati per progetti di investimento realizzati nei paesi elencati nell'allegato III, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, inclusa la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati accordati conformemente ad un accordo firmato che non è scaduto né è stato annullato («operazioni di finanziamento della BEI»). 3.   La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell’importo aggregato dei crediti erogati e delle garanzie accordate a titolo delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. 4.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o febbraio 2007 e il 31 dicembre 2013. Le operazioni di finanziamento della BEI firmate ai sensi delle decisioni del Consiglio 2006/1016/CE e 2008/847/CE (5) e ai sensi della decisione n. 633/2009/CE continuano a beneficiare della garanzia dell'Unione ai sensi della presente decisione. 5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno adottato una decisione per accordare una nuova garanzia dell'Unione alla BEI per le sue operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione conformemente all', tale periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:1080:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo