Art. 2

Massimali del mandato

In vigore dal 25 ott 2011
Massimali del mandato 1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, non supera 29 484 000 000 EUR, ed è suddiviso in due parti: a) un mandato generale di 27 484 000 000 EUR; b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR. 2.   Il mandato generale è ripartito in massimali e submassimali regionali come indicato nell’allegato I. Nell’ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dal mandato generale. 3.   Il mandato generale copre unicamente le operazioni di finanziamento della BEI che perseguono gli obiettivi fissati all’. 4.   Il mandato relativo ai cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi contemplati dalla presente decisione, laddove tali operazioni vadano a sostegno dell’obiettivo politico fondamentale dell’Unione di lotta ai cambiamenti climatici, tramite il sostegno a progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all’obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato relativo ai cambiamenti climatici è attuato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, se possibile ed opportuno, i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell’Unione. Laddove opportuno e su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere di limitare l'ammissibilità di un paese a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione. Le limitazioni di questo tipo all'ammissibilità nell'ambito del mandato relativo ai cambiamenti climatici si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo il 30 ottobre 2011 e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012. 5.   Per il mandato relativo ai cambiamenti climatici, la BEI si impegna a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento firmate nelle regioni contemplate dall’allegato III, entro la fine del periodo di cui all’, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantirà che la regione di cui al punto A dell’allegato III non riceva più del 40 % degli importi stanziati a valere sul presente mandato; la regione di cui al punto B non riceva più del 50 %; la regione di cui al punto C non riceva più del 30 %; e la regione di cui al punto D non riceva più del 10 %. In linea generale, il mandato relativo ai cambiamenti climatici è utilizzato per finanziare progetti che sono strettamente connessi alle competenze essenziali della BEI, che apportano un valore aggiunto e che massimizzano gli effetti in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli stessi. 6.   Sia il mandato generale che il mandato relativo ai cambiamenti climatici sono gestiti conformemente ai principi delle sane pratiche bancarie.
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