Art. 4

Paesi interessati

In vigore dal 25 ott 2011
Paesi interessati 1.   L’elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura nell’allegato II. L’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura nell’allegato III e comprende solo i paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell’allegato II, l’ammissibilità al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione è decisa caso per caso, secondo la procedura legislativa ordinaria. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, compresi gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo e le decisioni e le conclusioni del Consiglio in materia. Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura a titolo della garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati. 3.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che hanno concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. 4.   La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese con il quale l’accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l’adesione di tale paese all’Unione.
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