Art. 3
Obiettivi generali del mandato
In vigore dal 25 ott 2011
Obiettivi generali del mandato
1. La garanzia dell'Unione è accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono uno dei seguenti obiettivi generali:
a)
sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle PMI;
b)
sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, inclusi i trasporti, l'energia, le infrastrutture ambientali e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
c)
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’, paragrafo 4.
2. Nell'ambito delle competenze essenziali della BEI, le sue operazioni di finanziamento realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e contribuiscono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.
3. L’integrazione regionale fra i paesi partner, inclusa l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi interessati dalla politica di vicinato e l’Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali elencati al paragrafo 1.
4. La BEI considera la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno di infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:1080:oj#art-3