Art. 6

Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell’Unione

In vigore dal 25 ott 2011
Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell’Unione 1.   La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti tecnici operativi regionali relativi ai finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione. Gli orientamenti tecnici operativi regionali, volti a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'Unione, sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiranno che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni. Nell'ambito dell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione e la BEI consulteranno il SEAE sulle questioni inerenti alle politiche, ove appropriato, e tengono conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti, nonché ogni relativo aggiornamento degli stessi, non appena sia stabilito. Nell’ambito del quadro stabilito dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l’attuazione. 2.   La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione è soggetta a verifica conformemente all’. Per facilitare tale verifica, la BEI elabora degli indicatori di prestazione relativi agli aspetti dei progetti finanziati attinenti allo sviluppo, all'ambiente e ai diritti umani, tenendo conto degli indicatori applicabili ai sensi della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori relativi agli aspetti ambientali dei progetti dovrebbero includere criteri di «tecnologia pulita» che sono orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni. 3.   Un’operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione qualora la Commissione dia parere negativo su tale operazione nel quadro della procedura prevista all’ dello statuto della BEI. 4.   In linea con gli obiettivi dell'Unione e con gli obiettivi internazionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici, la BEI presenta entro il 31 dicembre 2012, in collaborazione con la Commissione, una strategia sulle modalità per aumentare in modo progressivo e costante nell'ambito del suo mandato esterno la percentuale di progetti che promuovono la riduzione delle emissioni di CO2 e per eliminare gradualmente il finanziamento dei progetti che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima. 5.   Con riguardo ai requisiti supplementari introdotti dalla presente decisione, gli organi direttivi della BEI garantiscono un adeguamento graduale delle risorse della BEI, compreso il personale, per rispondere in modo adeguato ai requisiti stabiliti dalla presente decisione. È opportuno sfruttare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.
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