Art. 8

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

In vigore dal 25 ott 2011
Cooperazione con la Commissione e il SEAE 1.   La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione è rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell’Unione, in particolare mediante la definizione degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’, nonché un dialogo regolare e sistematico e un rapido scambio di informazioni su: a) i documenti strategici preparati dalla Commissione e/o il SEAE, secondo il caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione; b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti; c) altri aspetti politici e operativi. 2.   La cooperazione si effettua su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell’Unione in ogni regione.
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