Art. 10

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

In vigore dal 25 ott 2011
Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione 1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, qualora tali altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»). 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Cisgiordania e la striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese e il Kosovo (6) è rappresentato dalla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo o da un’amministrazione designata negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’. 3.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per i rischi politici»): a) non trasferibilità della valuta; b) espropriazione; c) eventi bellici o disordini civili; d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto. 4.   La BEI, in consultazione con la Commissione, elabora una politica di stanziamenti chiara e trasparente per decidere le fonti di finanziamento delle operazioni che sono ammissibili per la copertura a titolo della garanzia dell'Unione, sia per i finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio. 5.   Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, la BEI assegna all'Unione i diritti pertinenti conformemente all'accordo di cui all', paragrafo 2.
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