Art. 12
Giurisdizioni non cooperative
In vigore dal 25 ott 2011
Giurisdizioni non cooperative
Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI non ammette alcuna attività esercitata a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.
Storico versioni
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