Art. 13

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

In vigore dal 25 ott 2011
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione 1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati. 2.   Al più tardi alla data della conclusione dell’accordo di garanzia di cui all’, la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti. 3.   Nell'interesse della trasparenza, la Commissione mette a disposizione del pubblico nel suo sito Internet informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all', salvo ove la riservatezza sia di applicazione.
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