Art. 9

Cooperazione con altre istituzioni finanziarie pubbliche

In vigore dal 25 ott 2011
Cooperazione con altre istituzioni finanziarie pubbliche 1.   Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più frequentemente, ove appropriato, in cooperazione con altre IFI o IFBE, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l’efficacia e di assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti applicabili ai progetti e ai settori, per ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, realizzato in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell’Unione, secondo il caso, tra la Commissione, la BEI e le principali IFI ed IFBE che operano nelle varie regioni, tenendo al contempo in considerazione le competenze del SEAE.
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Cooperazione con altre istituzioni finanziarie pubbliche (Art. 9 Decisione (UE) 2011/1080) — Testo vigente | Portale Normativo