Art. 7
Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti relativi allo sviluppo
In vigore dal 25 ott 2011
Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti relativi allo sviluppo
1. La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti che beneficiano della garanzia dell'Unione.
Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti relativi ai diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti sostenibili dal punto di vista economico, finanziario, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.
Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione include una valutazione su base aggregata della dimensione dello sviluppo nelle attività della BEI, fondandosi sulla diligenza dovuta esercitata riguardo ai progetti.
Se del caso, la valutazione include un’analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari dei finanziamenti della BEI in tutto il corso del progetto mediante l’assistenza tecnica.
2. Oltre alla valutazione ex ante degli aspetti relativi allo sviluppo, la BEI richiede ai promotori dei progetti di effettuare un controllo rigoroso durante la realizzazione del progetto fino al completamento, relativamente, fra l’altro, all’impatto del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI valuta le informazioni fornite dai promotori dei progetti. Ove possibile, il controllo della BEI include il controllo delle prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. Ove possibile, i risultati del controllo sono resi pubblici.
3. La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta l'impatto stimato sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno.
Le relazioni si basano sugli indicatori di prestazione della BEI di cui all', paragrafo 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel quadro della presentazione delle relazioni annuali di cui all' e le mette a disposizione del pubblico affinché anche le parti interessate, tra cui la società civile e i paesi beneficiari, possano esprimere il proprio parere in merito.
Il Parlamento europeo discute sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate.
4. I requisiti di cui al presente articolo si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo il 30 ottobre 2011 e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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