Art. 10
In vigore dal 16 ago 2011
1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, l’autorità competente provvede affinché il documento commerciale prescritto dalla normativa dell’Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante l’acclusione di una copia di un certificato ufficiale attestante che:
a)
i prodotti in questione sono stati fabbricati:
i)
con un processo di produzione che è stato verificato e giudicato conforme alle relative prescrizioni della normativa dell’Unione in materia di polizia sanitaria ed è idoneo a distruggere il virus della peste suina classica; oppure
ii)
con materiali pretrattati adeguatamente certificati secondo le prescrizioni degli ;
b)
si applicano disposizioni atte ad evitare eventuali ricontaminazioni con il virus della peste suina classica dopo il trattamento.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1:
a)
comprende un riferimento alla presente decisione;
b)
è valido per 30 giorni;
c)
contiene l’indicazione della data di scadenza;
d)
è rinnovabile dopo un’ispezione dello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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