Art. 5

In vigore dal 16 ago 2011
La Lituania provvede affinché: 1) il certificato sanitario, di cui all’allegato F (modello 2) della direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali della specie suina spediti dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura: «Animali conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania»; 2) il certificato sanitario, di cui all’allegato D della direttiva 90/429/CEE, che accompagna lo sperma di verri spedito dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura: «Sperma conforme alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania»; 3) i certificati sanitari, di cui all’allegato V della decisione 2010/470/UE, che accompagnano gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina spediti dalla Lituania verso altri Stati membri rechino la dicitura: «Ovuli/Embrioni (cancellare il termine non pertinente) conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania».
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Art. 5 Decisione (UE) 2011/508 — Testo vigente | Portale Normativo