Art. 2
In vigore dal 16 ago 2011
La Lituania provvede affinché:
a)
non vengano effettuati trasporti di suini dalle aziende situate nelle aree indicate nell’allegato I, parte A;
b)
il trasporto di suini da macello, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell’allegato I, parte A, e diretti verso macelli situati in tali aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati unicamente:
i)
su strade principali o per ferrovia;
ii)
in conformità alle istruzioni dettagliate impartite dall’autorità competente, al fine di evitare che tali suini entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini durante il trasporto e nei mattatoi;
c)
non vengano spediti suini dalle aree indicate nell’allegato I, parte B, verso altre aree della Lituania, salvo nel caso di trasporti diretti di:
i)
suini da macello diretti a un mattatoio per essere immediatamente abbattuti, a condizione che provengano da un’unica azienda;
ii)
suini da riproduzione e da produzione diretti a un’azienda, a condizione che siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un’unica azienda:
—
nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, e
—
nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:508:oj#art-2