Art. 2

In vigore dal 16 ago 2011
La Lituania provvede affinché: a) non vengano effettuati trasporti di suini dalle aziende situate nelle aree indicate nell’allegato I, parte A; b) il trasporto di suini da macello, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell’allegato I, parte A, e diretti verso macelli situati in tali aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati unicamente: i) su strade principali o per ferrovia; ii) in conformità alle istruzioni dettagliate impartite dall’autorità competente, al fine di evitare che tali suini entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini durante il trasporto e nei mattatoi; c) non vengano spediti suini dalle aree indicate nell’allegato I, parte B, verso altre aree della Lituania, salvo nel caso di trasporti diretti di: i) suini da macello diretti a un mattatoio per essere immediatamente abbattuti, a condizione che provengano da un’unica azienda; ii) suini da riproduzione e da produzione diretti a un’azienda, a condizione che siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un’unica azienda: — nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, e — nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE.
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