Art. 1

In vigore dal 16 ago 2011
La Lituania provvede affinché non vengano spediti suini verso altri Stati membri e paesi terzi: a) dalle aree indicate nell’allegato I; b) da aziende del suo territorio, situate al di fuori delle aree indicate nell’allegato I, che abbiano ricevuto, dopo il 1o marzo 2011, suini provenienti da aziende situate in tali aree.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/508 — Testo vigente | Portale Normativo