Art. 8
In vigore dal 16 ago 2011
1. La Lituania non spedisce verso altri Stati membri o paesi terzi partite di:
a)
prodotti di animali della specie suina non compresi negli , provenienti dalle aree indicate nell’allegato I, parte A;
b)
prodotti ottenuti da animali della specie suina originari delle aree indicate nell’allegato I, parte A;
c)
stallatico e letame ottenuti da animali della specie suina originari delle aree indicate nell’allegato I, parte A.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica a:
a)
prodotti derivati da animali della specie suina che:
i)
hanno subito un trattamento termico
—
in un recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure
—
durante il quale la temperatura al centro della massa raggiunge almeno 70 °C, oppure
ii)
sono stati prodotti al di fuori delle aree indicate nell’allegato I in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 e che dopo l’introduzione in Lituania sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale la cui spedizione non è autorizzata a norma del paragrafo 1;
b)
sangue e prodotti sanguigni definiti nell’allegato I, punti 2 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (19), che sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 2, parte 3, punto 1, di tale regolamento, seguito da un controllo dell’efficacia, o che sono stati importati in conformità all’allegato XIV, capo II, sezione 2, di detto regolamento;
c)
strutto e grassi pressati o fusi che sono stati trattati mediante il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) o uno degli altri metodi di trasformazione di cui all’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;
d)
alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a) e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
e)
trofei di caccia conformi all’allegato XIII, capo VI, parte C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011;
f)
setole di suino che sono state sottoposte a lavaggio industriale o ottenute dalla concia e setole di suino non trattate, saldamente chiuse in imballaggi e asciutte;
g)
prodotti di origine animale imballati e destinati all’utilizzo come reagenti diagnostici in vitro o reagenti di laboratorio;
h)
medicinali definiti nella direttiva 2001/83/CE, dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali, di cui all’, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (20), medicinali veterinari definiti nella direttiva 2001/82/CE e medicinali in fase di sperimentazione definiti nella direttiva 2001/20/CE;
i)
involucri di origine animale conformi alle disposizioni dell’allegato I, capitolo 2, parte A, della direttiva 92/118/CEE e che sono stati puliti, raschiati e successivamente salati, decolorati o essiccati, e per i quali sono state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;
j)
prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, restando inteso che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti, i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni zoosanitarie stabilite dalla presente decisione;
3. La Lituania provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, che sono spediti in altri Stati membri, siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
«Prodotti di origine animale conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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