Art. 9

In vigore dal 16 ago 2011
In deroga all’, paragrafo 3: a) per i prodotti di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d) e i), è sufficiente che la conformità alle condizioni di trattamento, attestata nel documento commerciale prescritto dalla relativa normativa dell’Unione, sia convalidata in conformità all’; b) per i prodotti di cui all’, paragrafo 2, lettera f), è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale che attesti che: i) sono stati sottoposti a un lavaggio industriale; oppure ii) sono stati ottenuti dalla concia; oppure iii) sono conformi alle condizioni stabilite nell’allegato XIII, capo VII, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; c) per i prodotti di cui all’, paragrafo 2, lettere g) e h), è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale attestante che sono destinati all’utilizzo come reagenti diagnostici in vitro, reagenti di laboratorio, medicinali o dispositivi medici, a condizione che i prodotti rechino chiaramente la dicitura «solo per uso diagnostico in vitro», «solo per uso di laboratorio», «medicinali» o «dispositivi medici»; d) per i prodotti di cui all’, paragrafo 2, lettera j), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle relative condizioni di polizia sanitaria stabilite nella presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato in conformità all’; e) per i prodotti composti che soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE, è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente o hanno chiaramente subito, durante la fabbricazione, un processo completo di cottura o di trattamento termico di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi materia prima».
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