Art. 13

In vigore dal 16 ago 2011
1.   Gli Stati membri diversi dalla Lituania non spediscono suini verso i mattatoi delle aree indicate nell’allegato I, parte A. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo ciascun trasporto in tale Stato membro e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione; b) i veicoli entrati in un allevamento di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo esserne usciti e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione; c) i trasportatori forniscano all’autorità competente le prove dell’avvenuta pulizia e disinfezione.
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Art. 13 Decisione (UE) 2011/508 — Testo vigente | Portale Normativo