Art. 13
In vigore dal 16 ago 2011
1. Gli Stati membri diversi dalla Lituania non spediscono suini verso i mattatoi delle aree indicate nell’allegato I, parte A.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i veicoli utilizzati per il trasporto di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo ciascun trasporto in tale Stato membro e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione;
b)
i veicoli entrati in un allevamento di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo esserne usciti e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione;
c)
i trasportatori forniscano all’autorità competente le prove dell’avvenuta pulizia e disinfezione.
Storico versioni
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