Art. 12

In vigore dal 16 ago 2011
La Lituania provvede affinché nelle aree indicate nell’allegato I, parte A: a) le misure restino in vigore nelle zone di protezione e sorveglianza per un periodo di almeno 40 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette; b) i suini di tutti gli allevamenti delle zone di sorveglianza siano sottoposti a esami clinici e di laboratorio eseguiti in conformità al capo IV, parte F, dell’allegato della decisione 2002/106/CE, in aggiunta agli esami di cui all’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/89/CE e prima che le misure stabilite dalla direttiva 2001/89/CE vengano abrogate nella zona di sorveglianza; tali esami non possono essere eseguiti prima che siano decorsi 30 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette.
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Art. 12 Decisione (UE) 2011/508 — Testo vigente | Portale Normativo