Art. 11
In vigore dal 16 ago 2011
1. L’autorità competente stabilisce le zone a rischio nelle aree indicate nell’allegato I.
2. I servizi che sono forniti da persone a contatto diretto con i suini o che richiedono l’ingresso negli spazi di allevamento dei suini sono limitati a tali zone a rischio e non sono condivisi con altre zone dell’Unione. Lo stesso vale per i servizi che richiedono l’utilizzo di veicoli per il trasporto di mangimi, concimi o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree indicate nell’allegato I.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai servizi qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i veicoli, le attrezzature e qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia sono stati puliti e disinfettati;
b)
le persone, i veicoli e le attrezzature non sono stati a contatto diretto con i suini o con le aziende suinicole per almeno tre giorni.
4. La Lituania provvede affinché:
a)
nelle aree indicate nell’allegato I siano applicate le seguenti misure di sorveglianza:
i)
qualsiasi caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole, per cui sia indicato un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici, è immediatamente notificato all’autorità competente prima dell’inizio della terapia;
ii)
nelle aziende suinicole di cui alla lettera a), un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e le procedure di campionamento descritti nel capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2002/106/CE;
b)
siano applicate misure preventive di controllo della malattia, ove necessario, in conformità all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE;
c)
sia organizzata un’adeguata campagna d’informazione rivolta agli allevatori di suini.
Storico versioni
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