Art. 11

In vigore dal 16 ago 2011
1.   L’autorità competente stabilisce le zone a rischio nelle aree indicate nell’allegato I. 2.   I servizi che sono forniti da persone a contatto diretto con i suini o che richiedono l’ingresso negli spazi di allevamento dei suini sono limitati a tali zone a rischio e non sono condivisi con altre zone dell’Unione. Lo stesso vale per i servizi che richiedono l’utilizzo di veicoli per il trasporto di mangimi, concimi o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree indicate nell’allegato I. 3.   Il paragrafo 2 non si applica ai servizi qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) i veicoli, le attrezzature e qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia sono stati puliti e disinfettati; b) le persone, i veicoli e le attrezzature non sono stati a contatto diretto con i suini o con le aziende suinicole per almeno tre giorni. 4.   La Lituania provvede affinché: a) nelle aree indicate nell’allegato I siano applicate le seguenti misure di sorveglianza: i) qualsiasi caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole, per cui sia indicato un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici, è immediatamente notificato all’autorità competente prima dell’inizio della terapia; ii) nelle aziende suinicole di cui alla lettera a), un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e le procedure di campionamento descritti nel capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2002/106/CE; b) siano applicate misure preventive di controllo della malattia, ove necessario, in conformità all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE; c) sia organizzata un’adeguata campagna d’informazione rivolta agli allevatori di suini.
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Art. 11 Decisione (UE) 2011/508 — Testo vigente | Portale Normativo