Art. 14

In vigore dal 16 ago 2011
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Art. 14 Decisione (UE) 2011/508 — Testo vigente | Portale Normativo