Art. 16

Requisiti generali

In vigore dal 29 mar 2010
1.   I prodotti originari della Comunità importati in Montenegro e i prodotti originari del Montenegro importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o b) nei casi di cui all', paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
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Requisiti generali (Art. 16 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo