Art. 12
Principio di territorialità
In vigore dal 29 mar 2010
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Montenegro, fatto salvo il disposto degli e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli , le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Montenegro verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Montenegro sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a)
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
b)
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro sui materiali esportati dalla Comunità o dal Montenegro e successivamente reimportati, purché:
a)
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Montenegro o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all', prima della loro esportazione;
e
b)
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i)
le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
ii)
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Montenegro, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell', paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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