Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

In vigore dal 29 mar 2010
1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli , per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Montenegro, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Montenegro ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell', e degli assortimenti definiti a norma dell', se tali articoli sono non originari. 5.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
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Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (Art. 15 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo