Art. 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

In vigore dal 29 mar 2010
1.   In deroga all', paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY», 5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
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Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 (Art. 18 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo