Art. 23

Esportatore autorizzato

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
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