Art. 25

Presentazione della prova dell'origine

In vigore dal 29 mar 2010
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
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Presentazione della prova dell'origine (Art. 25 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo