Art. 21
Contabilità separata
In vigore dal 29 mar 2010
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Storico versioni
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