Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 29 mar 2010
1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE». 3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-19-222

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo