Art. 28

Documenti giustificativi

In vigore dal 29 mar 2010
I documenti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Montenegro, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli , secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro in applicazione dell' da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
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