Art. 7
In vigore dal 30 nov 2009
1. Il comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei. In particolare, tali gruppi possono essere istituiti qualora siano necessarie attività di carattere temporaneo o ad hoc, come l’elaborazione di proposte su un determinato argomento scientifico o la preparazione di risposte a questioni specifiche sollevate dal comitato in relazione a particolari settori scientifici.
2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni selezionati in funzione delle competenze specifiche.
3. Il comitato adotta il mandato di ciascun gruppo di lavoro, indicandone gli obiettivi, la composizione, la frequenza delle riunioni e la durata delle attività.
4. Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere a un relatore, che può essere uno dei suoi membri o un esperto esterno, di redigere relazioni conformemente al proprio regolamento interno.
5. Il comitato può designare uno o più dei suoi membri a partecipare come osservatori alle attività di altri gruppi di esperti della Commissione.
Storico versioni
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