Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
1. Il comitato, che agisce nell’interesse generale, ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività della Comunità nel campo delle malattie rare e di favorire gli scambi di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.
2. I compiti del comitato non riguardano le questioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (6), né le questioni che rientrano fra i compiti del comitato per i medicinali orfani istituito dall’ di detto regolamento, né le questioni che rientrano fra i compiti del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE del Consiglio (7).
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il comitato:
a)
assiste la Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e nella diffusione dei risultati delle misure adottate a livello comunitario e nazionale nel campo delle malattie rare;
b)
contribuisce all’attuazione degli interventi comunitari in materia, in particolare procedendo all’esame dei risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate;
c)
contribuisce all’elaborazione di relazioni della Commissione sull’attuazione della comunicazione della Commissione e della raccomandazione del Consiglio;
d)
emette pareri e raccomandazioni o invia relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa;
e)
assiste la Commissione a livello di cooperazione internazionale in materia di malattie rare;
f)
assiste la Commissione nell’elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e di qualsiasi altra azione definita nella comunicazione della Commissione e nella raccomandazione del Consiglio;
g)
presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno d’intesa con la Commissione.
Storico versioni
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