Art. 11

In vigore dal 30 nov 2009
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza tramite i lavori del comitato, dei sottogruppi o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione comunichi loro che un parere richiesto o una domanda verte su una materia avente carattere riservato. In tal caso, assistono alle riunioni solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.
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