Art. 8
In vigore dal 30 nov 2009
Le funzioni esercitate dai membri del comitato non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell’ sono a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.
Le misure prese in applicazione degli , aventi un’incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee, sono soggette all’accordo preventivo della Commissione e sono attuate a norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
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