Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
1. Il comitato elegge un presidente e tre vicepresidenti, con mandato di un anno, fra le diverse categorie di membri del comitato, conformemente alla procedura di cui all’. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza.
2. Il presidente, i vicepresidenti e un rappresentante della Commissione costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato, che prepara i lavori del comitato.
3. La Commissione assolve i compiti di segretariato del comitato e redige il verbale delle riunioni del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:872:oj#art-5