Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il comitato elegge un presidente e tre vicepresidenti, con mandato di un anno, fra le diverse categorie di membri del comitato, conformemente alla procedura di cui all’. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza. 2.   Il presidente, i vicepresidenti e un rappresentante della Commissione costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato, che prepara i lavori del comitato. 3.   La Commissione assolve i compiti di segretariato del comitato e redige il verbale delle riunioni del comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:872:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo