Art. 4
In vigore dal 30 nov 2009
Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. I membri del comitato rimangono in carica fino alla sostituzione.
Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni in caso di dimissioni, cessazione dell’attività presso l’organismo che rappresenta, impossibilità permanente di partecipare alle riunioni, impossibilità di contribuire efficacemente alle deliberazioni del comitato, mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, o qualora cessi di presentare le qualifiche e di rispettare le condizioni precisate nell’invito a manifestare interesse. Anche la richiesta di sostituzione da parte dell’organismo che lo ha designato può determinare la cessazione del mandato.
I membri il cui mandato cessi prima dello scadere dei tre anni possono essere sostituiti per il periodo restante del mandato.
Storico versioni
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