Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il comitato è composto da 51 membri e da altrettanti supplenti, ovvero: a) un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dalle agenzie governative che si occupano di malattie rare; questo rappresentante è designato dal governo di ciascuno Stato membro; b) quattro rappresentanti di organizzazioni dei pazienti; c) quattro rappresentanti dell’industria farmaceutica; d) nove rappresentanti di progetti comunitari sulle malattie rare, in corso e/o conclusi, finanziati da programmi di azione comunitaria in materia di salute (8), di cui tre membri della rete europea pilota di riferimento sulle malattie rare; e) sei rappresentanti di progetti sulle malattie rare, in corso e/o conclusi, finanziati dai programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (9); f) un rappresentante del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il cui mandato, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (10), prevede attività relative a malattie infettive rare emergenti. Su richiesta dei governi degli Stati interessati, la Commissione può decidere di ampliare la composizione del comitato includendo per ciascuno degli Stati dell’EFTA che aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo un rappresentante membro dei ministeri o delle agenzie governative che si occupano di malattie rare e designato dal governo dello Stato in questione. 2.   Alle riunioni del comitato possono partecipare rappresentanti della Commissione, dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) nonché il presidente o il vicepresidente del comitato per i medicinali orfani. 3.   Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative, attive nel campo delle malattie rare, che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione. 4.   La Commissione nomina i membri del comitato di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione di un invito a manifestare interesse. Tale invito a manifestare interesse deve precisare le qualifiche e le condizioni richieste per far parte del comitato. I membri del comitato si impegnano ad agire nell’interesse generale. 5.   I membri del comitato di cui alle lettere da b) a e) si impegnano ad agire in modo indipendente. Nell’esercizio delle loro funzioni di membri del comitato essi non ricevono alcuna istruzione dall’organismo di appartenenza.
Storico versioni

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