Art. 10

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il quorum necessario per l’adozione da parte del comitato di pareri, relazioni o raccomandazioni viene raggiunto quando sono presenti i due terzi del totale dei membri del comitato. 2.   Ove possibile, i pareri scientifici, le relazioni o le raccomandazioni del comitato sono adottati per consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, il parere è adottato a maggioranza dei membri del comitato presenti. 3.   Nel chiedere un parere o una raccomandazione del comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrà essere espresso. 4.   Le posizioni di ciascuna delle categorie rappresentate nel comitato sono riportate nel verbale, che viene trasmesso alla Commissione. Qualora il parere richiesto sia espresso all’unanimità dal comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al verbale. 5.   I progetti di pareri e di raccomandazioni, previa approvazione del presidente, possono essere trasmessi dal segretariato al comitato per adozione mediante una procedura scritta da stabilirsi nel regolamento interno del comitato. Tali procedure scritte, tuttavia, devono essere limitate per quanto possibile a misure urgenti che è necessario adottare nell’intervallo tra riunioni programmate.
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