Art. 35

I rapporti degli Stati parti

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Ogni Stato parte presenta al comitato, tramite il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato parte interessato. 2.   Successivamente, gli Stati parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni e ogni altro rapporto che il comitato richieda. 3.   Il comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti. 4.   Gli Stati parti che hanno presentato al comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all’, paragrafo 3, della presente convenzione. 5.   I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull’adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
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I rapporti degli Stati parti (Art. 35 Decisione (UE) 2010/48) — Testo vigente | Portale Normativo